2026 – Articolo dell’avvocato Filippo Fontana

Decreto Sicurezza: una logica molto ideologizzata (Gennaio 2026)

Non può stupire che una maggioranza politica, espressione di principi profondamente conservatori, produca scelte ispirate alla “tutela” della sicurezza pubblica e privata. Ciò che, invece, è degno di nota, è quanto quelle scelte siano connotate da contenuti ideologici, che portano, da una parte a concentrare il rigore repressivo su soggetti percepiti come antitetici rispetto ai valori cui tale maggioranza dichiara di ispirarsi; dall’altra parte a proporre le sanzioni penali come unica o principale risposta alla devianza. Anche quando questa nasca da condizioni di disagio, povertà o esclusione.

Le prime avvisaglie di questa linea di azione si erano percepite con il – sostanzialmente inutile – decreto “Rave”. Provvedimento che tipizzava quel tipo di raduni musicali come fattispecie penale di particolare gravità, tale da giustificare il ricorso alla legiferazione di urgenza del decreto-legge. Le poche decine di procedimenti per tale nuovo reato aperti nei mesi successivi, lo scarsissimo numero di processi instaurati e la sostanziale inesistenza di condanne hanno dato la misura dell’inesistenza di quell’emergenza.

Qualche mese dopo, sull’onda della – giusta – indignazione per una serie di gravi reati commessi nel territorio napoletano da soggetti minorenni, è stato approvato un altro decreto legge, poi convertito, il c.d. Decreto Caivano. Tale decreto, pur scaturendo dalla percezione di situazioni di degrado, di vulnerabilità sociale e di disagio giovanile, non attuava concreti interventi di prevenzione primaria di tali fenomeni, se non con generiche affermazioni di principio, ma introduceva nuove disposizioni di carattere punitivo, sia penali che amministrative.

In questo quadro, il c.d. decreto sicurezza costituisce il culmine di una linea di politica sociale ispirata ad una logica securitaria, fortemente ideologizzata.

Questo provvedimento, nato come disegno di legge (e quindi destinato a formarsi all’interno di un percorso parlamentare ordinario), ha visto infine la luce molti mesi dopo nella forma del decreto-legge, cioè di una norma basata su criteri di necessità e urgenza, oggettivamente inesistenti.

Punto centrale del decreto è la nozione di sicurezza pubblica, cui è conferita un’accezione molto ampia, che comprende non solo la gestione delle dinamiche sociali che portano alla commissione di reati ma anche la gestione della conflittualità sociale conseguente al dissenso rispetto alle scelte della politica

Attorno a questa esigenza fondamentale viene costruito un sistema di norme che affronta problemi sociali attraverso l’inasprimento sanzioni e il ricorso al carcere, che esprime una concezione autoritaria nel rapporto polizia/cittadini, che indirizza gran parte dell’apparato sanzionatorio ai soggetti deboli o agli antagonisti politici.

Si è arrivati a definire le scelte politiche alla base di questo decreto come una stigmatizzazione penale dei soggetti considerati perdenti nella competizione sociale.

Al di là delle criticità su aspetti tecnici e sulla compatibilità con le norme costituzionali, quello che salta subito all’occhio è la ristrettezza degli orizzonti del provvedimento: quasi tutte le disposizioni del decreto si presentano come reazione a vicende dell’attualità politica che hanno avuto maggiore risalto mediatico e propagandistico o sulle quali il dibattito tra maggioranza e opposizione ha assunto i toni più aspri.

L’annosa questione della disciplina dei fenomeni migratori è alla base di alcune norme in materia di stranieri.

L’attenzione mediatica sulla presunta impunità della microcriminalità economica e sull’accattonaggio si rispecchia nelle norme che inaspriscono le sanzioni sull’accattonaggio e il trattamento penitenziario delle donne incinte.

Nelle norme che modificano il codice di navigazione si sente chiaramente l’eco delle polemiche sull’interferenza tra l’attività di alcune ONG impegnate nel salvataggio in mare delle navi dei migranti e le strategie governative di contenimento dell’immigrazione irregolare.

Le notizie sulle rivolte carcerarie e nei CPR (centri permanenza rimpatri) e, soprattutto, le vicende di Alfredo Cospito si rispecchiano nelle nuove fattispecie di reato di rivolta carceraria.

Sono state inasprite le sanzioni per danneggiamenti, imbrattamenti e blocco stradale: non si può non vedere in questo intervento le polemiche relative alle proteste di piazza, soprattutto dei movimenti ambientalisti e/o politico-sindacali e che trovano nelle nuove norme una criminalizzazione ancora più intensa.

Non si può non collegare le infinite trasmissioni, che presentano le (pur significative) condotte di occupazione di immobili come un’emergenza nazionale con il grave inasprimento, sotto il profilo sostanziale e processuale, delle norme a contrasto di tali fenomeni. Fenomeni che nella sovraesposizione della figura di Ilaria Salis ha trovato un terreno di caccia al consenso ideologico per l’attuale maggioranza.

Le disposizioni sui reati commessi in occasioni di proteste per la realizzazione di opere pubbliche strategiche, l’aggravamento del relativo apparato sanzionatorio sembra costituire un presidio ancora più gravoso per contrastare le numerose manifestazioni di protesta contro le grandi opere passate presenti e future.

Persino le disposizioni che restringono l’utilizzabilità della cannabis sativa sembrano connotate da motivazioni ideologiche e morali, che strizzano l’occhio alla ricerca di consenso piuttosto che ad una razionale regolamentazione di un comparto su cui già molti investimenti sono stati fatti.

Va detto che su tutti questi temi non vi erano vuoti normativi da colmare e che quindi ci si trovi di fronte ad una modalità di gestione di problemi di natura sociale con strumenti essenzialmente criminalizzanti e punitivi, che introducono 14 reati e 9 aggravanti in più in un sistema già tutt’altro che permissivo.

Il decreto sicurezza si articola su precise linee strutturali: due di queste meritano qualche riflessione e un rapido approfondimento: la linea relativa alla repressione di comportamenti riconducibili a disagio sociale e marginalità; la linea relativa alla repressione comportamenti di dissenso, cui è correlato anche il sistematico inasprimento delle pene previste per reati contro le forze di polizia.

  1. DISAGIO SOCIALE E MARGINALITA’

    1. Occupazione arbitraria di immobili

Il decreto ha introdotto il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile destinato al domicilio altrui (art. 634 bis cp).

Anche prima del decreto sicurezza la condotta di occupazione abusiva di immobile era prevista da altre figure di reato e punita con pene fino a 2 o 3 anni.

Con l’art. 634 bis la pena per l’occupazione arbitraria sale da due a sette anni. Si tratta di un aumento parossistico, non giustificato dalla maggiore gravità della “nuova” occupazione arbitraria rispetto a quella punita dalle fattispecie già esistenti. L’art. 634 bis punisce infatti l’occupazione che avviene con violenza o minaccia su immobili destinati al domicilio altrui. Non è specificato se la violenza o la minaccia debba avvenire sulle cose o sulle persone. Tale mancata indicazione, presente, invece, in altre fattispecie di reato, consente di ritenere che anche la semplice effrazione di una porta o una finestra per entrare in una casa abbandonata, possa configurare il più grave reato di occupazione arbitraria.

Gli alti limiti di pena per tale reato consentono l’utilizzo di penetranti mezzi di ricerca della prova, quali intercettazioni telefoniche e ambientali e impediscono la definizione del procedimento con istituti come la messa alla prova, che consentono l’uscita dal procedimento penale mediante attività riparative e risocializzanti.

In presenza di una possibile occupazione arbitraria, che privi il titolare del suo unico domicilio effettivo, inoltre, è ora stabilita una procedura di reintegro del possesso più rapida, attivabile nell’immediatezza anche dalla Polizia in assenza di una preventiva valutazione dell’Autorità Giudiziaria. La polizia, acquisite nell’immediatezza informazioni sul fatto, ha titolo a provvedere allo sgombero e alla reintegrazione nel possesso del legittimo titolare. Tale innovazione appare opportuna per dare una tutela effettiva a soggetti deboli, espropriati illegittimamente del loro unico domicilio. Tuttavia, il rilascio coattivo dell’immobile, proprio perché da realizzarsi in tempi brevi, potrebbe aprire lo spazio a situazioni di grande disagio sociale, considerato che difficilmente l’occupante obbligato al rilascio potrebbe trovare un nuovo alloggio in poco tempo.

    1. Rinvio carcerazione donne incinte e accattonaggio

Il decreto sicurezza ha modificato le norme del codice penale che disciplinavano il rinvio dell’esecuzione della pena, abrogando l’obbligatorietà del rinvio della carcerazione per le donne incinte o con prole inferiore a 1 anno. Il rinvio dell’esecuzione della pena per tali categorie di persone diventa ora facoltativo e rimesso alla valutazione del giudice. Peraltro, la discrezionalità del giudice è vincolata: il rinvio, infatti, non è concedibile se ne derivi situazione di pericolo di eccezionale rilevanza di commissione ulteriori delitti.

Suona quasi beffarda l’ulteriore disposizione che stabilisce che, quando l’esecuzione della pena non può essere rinviata, la donna incinta o con prole inferiore ad un anno può essere detenuta presso istituti custodia attenuata per detenute madri: è infatti noto che gli ICAM in Italia siano estremamente pochi (4 sull’intero territorio) e, quindi, tale “accortezza” è fortemente a rischio di essere vanificata, con la conseguenza che la pena debba necessariamente essere eseguita in un carcere ordinario.

Questo inasprimento del trattamento sanzionatorio di categorie di persone deboli non tiene peraltro conto della possibilità, prevista dall’ordinamento penitenziario, che, su provvedimento del giudice di sorveglianza, le donne incinte o con prole inferiore ad un anno scontino la pena nel proprio domicilio.

In materia di accattonaggio è stato ampliato l’ambito di applicazione del precedente reato, e aumentato considerevolmente il trattamento sanzionatorio previsto. Con la nuova cornice sanzionatoria, le persone coinvolte nell’organizzazione dell’accattonaggio possono essere sottoposte anche a misure cautelari carcerarie. Senza ovviamente voler sottovalutare la gravità dello sfruttamento organizzato dei minori a fini di accattonaggio, ci si chiede quanto possa essere opportuno affrontare tale fenomeno solo in un’ottica repressiva, mediante un apparato sanzionatolo che rischia di mettere sullo stesso piano condotte criminali organizzate e forme di accattonaggio legate al degrado e alla povertà.

    1. Obblighi identificazione stranieri per imprese telefonia

L’art. 32 del decreto sicurezza, pur non riguardando l’ambito penale, sembra ispirato ad una logica inutilmente punitiva nei confronti dell’immigrazione irregolare (o in attesa di regolarizzazione). Con la modifica del D.lgs 259/2003, le imprese autorizzate alla vendita delle SIM per cellulari sono tenute a precisi obblighi di identificazione dei clienti, e, nel caso di clienti stranieri, all’acquisizione della copia del titolo di soggiorno. In difetto, le imprese possono essere punite con la chiusura dell’esercizio fino a 30 giorni.

Tale disposizione sembra voler introdurre un disincentivante elemento di disturbo nella vita degli immigrati irregolari, impedendo loro un diritto, nel caso di migranti davvero fondamentale, di comunicazione.

Al di là della censurabilità di un simile obiettivo normativo, pare evidente che questa disposizione avrà un effetto controproducente, portando molti soggetti a usare prestanome o a far acquisire il permesso di soggiorno di qualcun altro che sia disposto a vedersi intestate diverse utenze telefoniche.

Tale nuova disposizione, inoltre, si pone in contrasto con le previsioni del decreto flussi (D.lgs. 145/2024), all’interno del quale è introdotta procedura che prevede obbligo per il migrante di consegnare telefono per essere identificato con la scheda SIM e, in caso di mancata collaborazione, con possibile ordine del questore di acquisire i dati della SIM.

  1. REPRESSIONE FORME DI DISSENSO

La gestione del dissenso è ovviamente un ambito di particolare delicatezza in ogni ordinamento democratico, dal momento che impone la ricerca di un equilibrio tra repressione di condotte illecite e violente e riconoscimento del diritto di espressione di posizioni anche fortemente critiche da parte dei cittadini.

La soluzione fornita dal decreto sicurezza alle problematiche derivanti dalle proteste, collettive e individuali, è essenzialmente muscolare e orientata a incrementare le sanzioni per le condotte illecite, già riconducibili a figure di reato esistenti e a neutralizzare, criminalizzandolo, anche il dissenso che si manifesta in atti e comportamenti di mera disobbedienza o, comunque, di scarsa o nulla rilevanza lesiva.

    1. Danneggiamento durante manifestazioni pubbliche

L’art. 12 ha cambiato, per l’ennesima volta, la disciplina del reato di danneggiamento durante le manifestazioni. Va ricordato che il danneggiamento semplice era stato, qualche anno fa, depenalizzato, fatto salvo, appunto, il danneggiamento attuato in occasione di manifestazioni pubbliche. Nel 2019 la pena per il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni era salita vistosamente: reclusione da un anno a cinque anni e la multa fino a 15.000 euro. Significativamente, il decreto di sicurezza ha aggiunto un’ulteriore aggravante, prevedendo che il danneggiamento in occasione di manifestazioni se commesso con violenza alla persona o con minaccia, sia punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Tale minimo aumento di pena rispetto alla fattispecie precedente fa pensare che la gravità del reato dipenda più dal fatto che sia commesso durante le manifestazioni piuttosto che sia usata violenza o minaccia. Peraltro, la contestazione di minaccia, in qualsiasi manifestazione in cui emergano situazioni di tensione, potrà esser prevedibilmente e facilmente contestata. Questa scelta di aggravamento delle pene appare quindi correlata, più che all’esigenza di contrastare condotte violente o dannose, a quella di comunicare un messaggio di intensa deterrenza nei confronti delle proteste di piazza contro l’esecutivo.

    1. Daspo Urbano

In ambito extra-penale il decreto sicurezza amplia l’ambito di applicazione di strumenti, attivabili senza un controllo giurisdizionale, che, in nome di esigenze di ordine pubblico, limitano la libertà di circolazione dei cittadini. Si tratta del c.d. Daspo urbano, ossia di un istituto che consente al Questore di emanare un ordine di allontanamento dalle aree di infrastrutture di trasporto e loro pertinenze. In base a tale istituto, disciplinato da una norma del 2017 chiunque ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture di trasporto, ossia delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze,), in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è punito con sanzione amministrativa e con un ordine di allontanamento. In caso reiterazione, il Questore può disporre un divieto di accesso alle aree di infrastrutture di trasporto e loro pertinenze.

Le infrastrutture di trasporto sono state frequentemente teatro di manifestazioni pubbliche di protesta. In questo senso, l’ambito di applicazione dello strumento del Daspo urbano in tali aree pone un elemento di forte contrasto a tali forme di protesta. Contrasto che non risulta comprensibile se si considera la possibilità di applicare il Daspo anche in presenza di presupposti non giustificati da esigenze di ordine pubblico.

Infatti, con il decreto sicurezza tale divieto di accesso può essere disposto persino nei confronti di soggetti nei cui confronti sia stata fatta una semplice denuncia, nonché per i condannati con sentenza non definitiva per reati contro patrimonio e persona.

La semplice segnalazione di polizia, dunque, oltre che la condanna non definitiva per reati che poco possono avere a che fare con l’ordine pubblico, giustifica un provvedimento restrittivo alla libertà di circolazione. La violazione del divieto di accesso, inevitabilmente, consente la contestazione di un ulteriore reato.

Non solo. Anche il trattamento sanzionatorio dei reati commessi nelle aree delle infrastrutture di trasporto è stato oggetto di un grave inasprimento. Il decreto sicurezza ha modificato l’art. 165 c.p., che regola l’applicazione dell’istituto della sospensione condizionale della pena, prevedendo che, in caso di condanna per reati contro il patrimonio o la persona, commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la sospensione condizionale della pena possa essere subordinata all’osservanza di un divieto di accesso in tali aree.

    1. Il nuovo reato di blocco stradale

Altra forma di protesta di piazza che subisce un importante irrigidimento della relativa disciplina è quella del cosiddetto blocco stradale. Tale condotta, precedentemente punita con la sola sanzione amministrativa, viene ora configurata come illecito penale e punita con la reclusione fino a un mese e con la multa fino a 300 euro.

La modestia della pena prevista non deve ingannare: la condotta di blocco stradale passa da essere un illecito amministrativo a delitto, ossia alla tipologia di reato più grave, con la conseguenza che gli autori della stessa non sono più sottoposti solo a un rischio economico ma alla prospettiva di un procedimento penale.

La pena, poi, risulta ben meno modesta in presenza di un aggravante che, inevitabilmente, contraddistingue ogni forma di blocco stradale: se tale condotta, infatti, è commessa da più persone riunite – cioè almeno due (!) – la pena va da sei mesi a due anni di reclusione.

    1. Violenza, minaccia, resistenza contro la polizia

L’art. 19 del decreto sicurezza interviene su fattispecie penali già esistenti, aumentando ulteriormente l’effetto delle aggravanti dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, quando riguardino le forze di polizia, e introducendo nuove aggravanti in relazione a fatti connessi alle manifestazioni di protesta in luoghi sensibili, ossia dove prevedibilmente tali manifestazioni avranno corso.

In questo senso gli scontri con le forze di polizia, ove portino a comportamenti di violenza o di minaccia verso gli agenti di polizia da parte dei manifestanti, se commesse per impedire realizzazione di opera pubblica o di infrastruttura strategica saranno (ulteriormente aggravate).

In caso di disordini durante manifestazioni contro opere pubbliche strategiche, che determinino condotte di violenza o resistenza a agenti di polizia in servizio, si viene così a configurare uno statuto punitivo di parossistico rigore

Infatti, l’ipotesi tipica di resistenza a pubblico ufficiale, reato normalmente contestato nell’ambito degli scontri di piazza, è punita con la pena della reclusione da 6 mesi a cinque anni. Tale pena può essere aumentata, in seguito alle modifiche apportate dal decreto sicurezza, fino alla metà. Può, quindi, essere applicato un ulteriore aumento di un terzo della pena applicabile, qualora gli scontri avvengano per impedire la realizzazione di opere pubbliche o strategiche. Ciò significa che una condanna per resistenza a pubblico ufficiale avvenuta in manifestazioni che si oppongono alla realizzazione di opere pubbliche strategiche può determinare pene che possono portare direttamente al carcere, impedendo l’accesso a misure alternative alla detenzione, anche quando i condannati siano soggetti incensurati.

Tali disposizioni mettono in evidenza un duplice messaggio. Da una parte, un severo spauracchio alla partecipazione a manifestazioni di protesta in luoghi sensibili, dove l’eventuale degenerazione della situazione può facilmente coinvolgere semplici manifestanti, esponendoli a conseguenze penali estremamente serie; dall’altra parte, in questa come in altre disposizioni, traspare un chiaro intento iperprotettivo delle forze di polizia, la tutela della cui funzione, già intensamente garantita, è ulteriormente accentuata.

    1. Imbrattamento e deturpamento di immobili istituzionali

Il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui è stato modellato nel tempo, in modo da comprendere condotte di contestazione di grande visibilità mediatica. Nel 2024, infatti, il reato di cui all’art. 639 c.p. è stato arricchito di un’aggravante speciale relativa all’imbrattamento di teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi pubblici. Condotta, questa, tipicamente tenuta da gruppi di giovani attivisti ambientalisti, che ha avuto ampio risalto nella cronaca. In base a tale aggravante, la pena per l’ipotesi tipica di deturpamento (multa fino a 309 euro) passa alla reclusione da uno a sei mesi. Con lo stesso intervento del 2024, si è previsto che, qualora l’imbrattamento avvenga in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, le pene previste ai commi precedenti dell’art. 639 c.p. sono raddoppiate. Si ricorda che l’imbrattamento, diversamente dal danneggiamento, è determinato da un deturpamento estetico, che non compromette la funzionalità del bene e il cui ripristino può avvenire anche con modestissimi costi.

Col decreto sicurezza è stata aggiunta un’ulteriore aggravante speciale, in relazione all’imbrattamento di beni mobili o immobili pubblici, adibiti a esercizio funzioni pubbliche, se risulta una finalità di ledere l’onore, il prestigio e il decoro istituzione cui il bene appartiene.

In concreto: una scritta su un palazzo governativo, denigratoria del governo o delle istituzioni, configura l’aggravante citata. Si tratta, quindi, di un inasprimento di pena, il cui significato non è legato alla tutela del decoro estetico del bene, quanto alla stigmatizzazione della finalità di contestazione e di dissenso. Ne deriva che uno stesso fatto sarà o meno riconducibile alla nuova disciplina in ragione della finalità politico-dimostrativa di quel gesto. Non si può non rilevare come il disvalore espresso da tale norma, finisca per qualificare tale aggravante come reato di opinione.

    1. Il nuovo reato di rivolta carceraria

Le condizioni notoriamente inadeguate delle carceri e dei luoghi di detenzione sono state la prevalente causa di disordini e proteste autolesive, come lo sciopero della fame, che, in un caso, quello di Alfredo Cospito, ha avuto grande risonanza mediatica. Il governo, sensibile, alla sua peculiare maniera, alle criticità del mondo carcerario, ha approntato soluzioni, ispirate, ancora una volta, non alla gestione delle cause del problema, ma ad una logica punitiva delle condotte reattive dei detenuti.

Innanzitutto, il reato di istigazione a disobbedire alle leggi si è arricchito di una circostanza aggravante speciale, qualora tale condotta avvenga all’interno delle carceri o con scritti/comunicazioni dirette a persone detenute

Sono, quindi, stati introdotti due nuovi reati, l’art. 415 bis (rivolta in carcere) e l’art. 14 Dlgs 286/1998 comma 7, cioè l’omologo reato di rivolta, ma sviluppatosi in un CPR centro permanenza rimpatri. Se si considera che i migranti – ristretti nei CPR per la loro irregolarità amministrativa e non per aver commesso reati – possono vedere prolungata la loro detenzione fino a 18 mesi e se si pensa agli ormai notori problemi di sovraffollamento, mancanza di strutture rieducative, fatiscenza dei locali delle carceri italiane, appare evidente come una risposta punitiva ai moti di protesta che sempre più frequentemente montano all’interno dei luoghi di detenzione, sia una soluzione fallimentare e puramente ideologica.

La nozione di rivolta, ora punita, comprende ogni forma di violenza, minaccia o resistenza, che, per il solo fatto di essere commessa all’interno di un istituto di pena, è sottoposto ad un trattamento sanzionatorio di speciale gravità.

Va aggiunto che la nozione di resistenza, prevista dalla nuova fattispecie, riguarda anche condotte di resistenza passiva. Anche lo sciopero della fame o il semplice sit in possono rientrare nell’ambito di applicazione della nuova fattispecie penale.

Anche il trattamento sanzionatorio delle eventuali conseguenze lesive del reato di rivolta carceraria è contraddistinto da un particolare, quanto ingiustificato rigore.

In base alle regole ordinarie, se commettendo un reato se ne causa involontariamente un altro (lesioni o morte), si risponde del reato colposo ma le pene sono aumentate.

Tali aumenti variano da un minimo di tre mesi (in caso di lesioni lievi, ad un massimo che va da sei mesi a cinque anni, in caso di morte quale conseguenza non voluta.

Ebbene, nel caso in cui, in occasione di una rivolta carceraria, vengano causate lesioni gravi o gravissime, la pena prevista andrà da 2 a 6 anni di reclusione, a fronte di un aumento, secondo le norme ordinarie, che andrebbe da 1 a 6 mesi (per le lesioni gravi) o da 3 mesi 2 anni (per quelle gravissime). L’aumento per i promotori della rivolta va da 4 a 12 anni di reclusione.

In caso di morte, quale conseguenza non voluta della rivolta, la pena prevista va da 7 a 15 anni (rispetto ad un aumento ordinario che va da 6 mesi a 5 anni) e da 10 a 18 anni per i promotori.

Tale cornice sanzionatoria esprime, più che obiettivi di prevenzione e repressione delle rivolte, quello di dare la massima tutela al personale di polizia penitenziaria, ossia agli unici soggetti esposti alle possibili conseguenze delle rivolte carcerarie. Ciò in linea con diverse altre norme poste a ulteriore presidio dell’attività delle forze di polizia. In ambito carcerario questa impostazione esprime chiaramente la volontà di interpretare il carcere come un luogo di conflitto tra detenuti e polizia, da regolare in chiave esclusivamente repressiva, invece che come un ambito di dialogo, riabilitazione e risocializzazione.

Si tratta, comunque, di aumenti di pena che sollevano dubbi di costituzionalità sia in relazione al principio di personalità della responsabilità penale, secondo cui la pena va calibrata sulla situazione del singolo condannato e sul fatto commesso, sia al principio di ragionevolezza, dal momento che le disparità di trattamento correlate agli aumenti di pena per le conseguenze dannose non volute non appaiono ragionevolmente giustificate.

Il reato di rivolta carceraria, infine, è stato inserito nell’elenco dei reati che pregiudicano l’applicazione delle misure alternative al carcere. Alla condanna per rivolta carceraria seguirà dunque l’esclusione da iniziative che potrebbero favorire un reinserimento sociale.

    1. I reati dei comandanti delle navi delle ONG

L’attività delle navi appartenenti a ONG, impegnate nei salvataggi in mare delle imbarcazioni che trasportano migranti è stata al centro del dibattito politico e qualificata, da parte governativa, come un’indebita e illegale interferenza alla funzione statale di controllo degli ingressi sul territorio italiano.

Si ricorda che sono stati istruiti processi a carico dei comandanti di tali navi, nessuno dei quali è però pervenuto a condanna, sia per la mancanza di una normativa ad hoc, che giustificasse il ricorso alla sanzione penale nei confronti di tali soggetti, sia, quando è stato contestato il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per l’insussistenza dei presupposti di tale reato o per il riconoscimento, a giustificazione dell’operato delle ONG marine, dello stato di necessità, in relazione all’imminenza del pericolo di vita dei migranti a bordo delle navi.

A favorire la criminalizzazione dell’operato delle ONG marine interviene ora l’art. 29 del decreto sicurezza, che estende anche ai comandanti di navi straniere le norme punitive del codice di navigazione. I comandanti delle navi impegnate nei salvataggi in mare rischiano, in caso di disobbedienza a intimazione di fermo da parte di una nave militare italiana rischia pene fino a 2 anni di reclusione e, in caso di resistenza contro nave guardia di finanza, da 3 a 10 anni di reclusione.

Ovviamente, il reato più agevole da contestare sarà quello di disobbedienza all’intimazione di fermo, punito, sì con pena modesta, ma la cui ipotesi potrà giustificare l’adozione di provvedimenti cautelari, come il sequestro della nave.

  1. RAPPORTI TRA SOCIETA’ E FORZE DI POLIZIA

Da ultimo, va segnalata la presenza nello spirito del decreto sicurezza, anche di una sorta di concezione autoritaria nel rapporto Stato cittadini, con l’inserimento di norme a tutela delle forze di polizia, che appaiono espressive dell’affermazione di un rapporto di obbedienza, più che di una razionale difesa del loro operato nel rispetto al bene collettivo. Al riguardo, oltre alle già citate norme in tema di resistenza a pubblico ufficiale, nuove aggravanti e loro modalità di applicazione, norme in tema di rivolta carceraria, disposizioni che garantiscono la copertura delle spese legali dei membri della polizia, che stabiliscono la dotazione di body cams, che autorizzano il porto d’armi alle forze di polizia anche fuori servizio, pare opportuno segnalare l’introduzione, ad opera del decreto sicurezza, di un nuovo art. 583 quater c.p., relativo al trattamento sanzionatorio di chi causa lesioni al personale di polizia in servizio.

In precedenza, era già stato inserito nell’ordinamento una circostanza aggravante in caso di lesioni a pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico nell’ambito di manifestazioni sportive. Aggravamento che si giustificava con la pericolosità specifica del contesto sportivo e delle formazioni di tifosi ultras. Con la nuova norma, l’aggravamento della pena riguarda le lesioni a membri delle forze dell’ordine avvenute nell’atto o a causa dell’adempimento delle loro funzioni. In tal modo qualsiasi contesto di intervento è ritenuto specificamente pericoloso, quindi ogni manifestazione di pubblica protesta e tale da giustificare un robusto aumento di pena. Ne deriva, di fatto un regime normativo sul trattamento punitivo delle lesioni del personale di polizia sproporzionatamente diverso dalle lesioni al comune cittadino.